Art. 9 (Convenzione)
[1]DELLA COMMISSIONE
[2]La commissione disporra' di un Segretariato il cui capo e il cui personale tecnico verranno nominati dal Segretario generale del Consiglio d'Europa sentita la commissione ed in conformita' del regolamento amministrativo del personale del Consiglio d'Europa. Gli altri membri del personale del Segretariato saranno nominati dal Segretario generale in consultazione con il capo del Segretariato della commissione.
Testo vigente dal 29 novembre 1973
