1. Se in un nuovo Stato membro insorgono difficolta' gravi suscettibili di protrarsi in un settore dell'attivita' economica oppure tali da causare un grave sconvolgimento di una situazione economica regionale, la Comunita' puo', fino al 31 dicembre 1977, attuare misure di salvaguardia che permettano di riequilibrare la situazione. 2. Alle stesse condizioni, la Grecia puo' adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o piu' nuovi Stati membri. 3. I provvedimenti attuati in applicazione dei paragrafi i e 2 possono implicare deroghe alle disposizioni dell'Accordo di associazione, nella misura e per il tempo strettamente necessari per raggiungere gli scopi indicati nei suddetti paragrafi. 4. Nella scelta di tali misure dovra' essere accordata la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione. 5. I provvedimenti messi in atto e le relative modalita' di applicazione sono immediatamente notificati al Consiglio di associazione. In seno a tale Consiglio possono aver luogo consultazioni su tali provvedimenti.

Testo vigente dal 22 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;757~art14 · fonte su Normattiva