1. Fino al 31 dicembre 1977 in caso di difficolta' gravi di un settore dell'attivita' economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economico regionale, un nuovo Stato membro puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune. 2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura l'urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' d'applicazione. 3. Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del trattato CEE e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovra' accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune. 4. Alle stesse condizioni e secondo la stessa procedura uno Stato membro originario puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti di uno o piu' nuovi Stati membri.
Testo vigente dal 29 dicembre 1972
