Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunita' e la Grecia potranno avvalersi negli scambi tra i nuovi Stati membri e la Grecia della facolta' prevista dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'Accordo di associazione per quanto riguarda le disparita' in materia di dazi doganali risultanti dall'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, delle disposizioni transitorie completate dall'Atto di adesione in materia di dazi doganali.

Testo vigente dal 22 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;757~art13 · fonte su Normattiva