La data da prendere in considerazione per l'applicazione, da parte dei nuovi Stati membri, del regime di cui all'articolo 37, paragrafo 2 lettere a) e b) dell'Accordo di associazione, per quanto riguarda i prodotti agricoli che non figurano nell'elenco di cui all'allegato 111 dell'Accordo di associazione, e' quella del 1 gennaio 1972. Il Consiglio di associazione puo' prendere le disposizioni necessarie al fine di armonizzare le disparita' di livello dei dazi doganali risultanti dal regime di cui al primo comma.
Testo vigente dal 22 ottobre 1977
