Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' territoriali, fatto a Vienna il 27 gennaio 1993
Art. 5 (Accordo quadro)
- 1)L'inizio delle trattative, la conclusione di intese e la cessazione dei loro effetti giuridici ai sensi del presente Accordo avvengono nell'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento interno di ciascuno degli Stati Contraenti.
- 2)Le intese concluse ai sensi del presente Accordo possono impegnare esclusivamente la responsabilita' degli Enti contraenti e non possono far sorgere, in forma diretta o indiretta, oneri finanziari a carico del bilancio statale per l'Italia e di quello federale per l'Austria.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
