• 1)L'inizio delle trattative, la conclusione di intese e la cessazione dei loro effetti giuridici ai sensi del presente Accordo avvengono nell'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento interno di ciascuno degli Stati Contraenti.
  • 2)Le intese concluse ai sensi del presente Accordo possono impegnare esclusivamente la responsabilita' degli Enti contraenti e non possono far sorgere, in forma diretta o indiretta, oneri finanziari a carico del bilancio statale per l'Italia e di quello federale per l'Austria.

Testo vigente dal 18 marzo 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-03-08;76~accordo-quadro-art5 · fonte su Normattiva