Parte Contraente ha facolta' di richiedere per iscritto una revisione, modifica o emendamento al presente Accordo. Qualsiasi revisione, modifica o emendamento dovra' avvenire consensualmente tramite le vie diplomatiche ed entrera' in vigore in conformita' con le stesse procedure previste ai sensi dell'art.27.
Testo vigente dal 10 marzo 2006
