Parte Contraente ha facolta' di richiedere per iscritto una revisione, modifica o emendamento al presente Accordo. Qualsiasi revisione, modifica o emendamento dovra' avvenire consensualmente tramite le vie diplomatiche ed entrera' in vigore in conformita' con le stesse procedure previste ai sensi dell'art.27.

Testo vigente dal 10 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76~accordo-art26 · fonte su Normattiva