[1]Ciascuno dei due Governi, notifichera' all'altro, secondo le rispettive procedure, l'avvenuto adempimento delle formalita' richieste dal proprio ordinamento per l'entrata in vigore del presente accordo. Essa avra' luogo al momento della ricezione della seconda delle notifiche. Il presente accordo potra' essere denunciato entro il 1 aprile di ogni anno. In tale caso, agli studenti che abbiano gia' iniziato dei corsi universitari istituiti in funzione di questo accordo dovra' essere assicurata la possibilita' di portarli a termine.

[2]FATTO a Parigi il 5 luglio 1982 in due originali nelle lingue italiana e francese ambedue i testi facenti egualmente fede.

[3]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA FRANCESE EMILIO COLOMBO C. CHEYSSON

[4]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;761~art5 · fonte su Normattiva