• 1)La presente Convenzione e' firmata in un unico esemplare nelle lingue francese, inglese, russa e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede.
  • 2)Testi ufficiali verranno stabiliti dal Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura, e dal Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' intellettuale, dopo aver consultato i Governi interessati, nelle lingue araba, italiana, olandese, portoghese e tedesca.
  • 3)Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' agli Stati menzionati all'articolo 9, paragrafo 1), nonche' al Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'istruzione, la scienza e la cultura, al Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' intellettuale, al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del lavoro ed al Segretario Generale dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni:
  • i)le firme della presente Convenzione;
  • ii)il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;
  • iii)la data dell'entrata in vigore dalla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1);
  • iv)il deposito di qualunque notifica prevista dall'articolo 2, paragrafo 2), o dall'articolo 8, paragrafo 2) o 3), nonche' il testo della notifica;
  • v)la ricezione delle notifiche di denuncia.
  • 4)Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmettera' due esemplari certificati conformi della presente Convenzione a ciascuno Stato menzionato all'articolo 9, paragrafo 1).

[2]IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale scopo hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a Bruxelles il 21 maggio 1974.

[4](Seguono le firme)

[5]Visto, il Ministro per gli affari esteri FORLANI

Testo vigente dal 24 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;762~convenzione-art12 · fonte su Normattiva