[1]La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede. Il Segretariato dell'Organizzazione ne fara' fare traduzione ufficiale nelle lingue russa e spagnola che vengono depositate con l'originale sul quale sono apposte le firme.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]FATTO a Bruxelles, il diciotto dicembre millenovecentosettantuno. (Seguono le firme).
Testo vigente dal 13 maggio 1977
