• 1)La presente Convenzione verra' depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa rimarra' aperta fino al 31 marzo 1975 alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di ognuna delle istituzioni specializzate collegate all'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Agenzia Internazionale dell'energia atomica o parte contraente dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia.
  • 2)La presente Convenzione sara' sottoposta alla ratifica o all'accettazione degli Stati firmatari e sara' aperta all'adesione degli Stati di cui al paragrafo 1).
  • 3)Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o di adesione verranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  • 4)E' inteso, che nel momento in cui uno Stato viene vincolato dalla presente Convenzione, deve essere in grado, in conformita' con la sua legislazione nazionale, di dare effetto alle disposizioni della Convenzione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;762~convenzione-art9 · fonte su Normattiva