1. La presente Convenzione viene depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Essa resta aperta fino alla data del 30 aprile 1972 alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di una delle Istituzioni specializzate collegate all'Organizzazione delle Nazioni Unite o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, o parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. 2. La presente Convenzione sara' sottoposta alla ratifica o alla accettazione degli Stati firmatari. Essa e' aperta all'adesione degli Stati indicati nel paragrafo 1) del presente Articolo. 3. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'adesione verranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4. Resta inteso che nel momento in cui uno Stato viene vincolato dalla presente Convenzione esso deve essere in grado, in conformita' con la sua legislazione interna, di dare effetto alle disposizioni della Convenzione.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;404~convenzione-art9 · fonte su Normattiva