[1]delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose
[2]Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioe' le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
