[1]del trasferimento forzato di persone civili

[2]1. Il trasferimento della popolazione civile per motivi connessi con il conflitto non potra' essere ordinato, salvo il caso in cui lo esigano la sicurezza delle persone civili o ragioni militari imperiose. Se un tale trasferimento dovesse essere effettuato, saranno prese tutte le misure possibili affinche' la popolazione civile sia accolta in condizioni soddisfacenti di alloggio, di salubrita', d'igiene, di sicurezza e di alimentazione. 2. Le persone civili non potranno essere costrette ad abbandonare il proprio territorio per motivi connessi con il conflitto.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-ii-art17 · fonte su Normattiva