[1]' di soccorso e azioni di soccorso

[2]1. Le societa' di soccorso situate nel territorio dell'Alta Parte contraente, quali le organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) potranno offrire i propri servigi onde assolvere i loro compiti tradizionali nei riguardi delle vittime del conflitto armato. La popolazione civile puo', anche spontaneamente, offrirsi per raccogliere e curare i feriti, i malati e i naufraghi. 2. Quando la popolazione civile soffre di privazioni eccessive per mancanza di approvvigionamenti essenziali alla sua sopravvivenza, come i viveri e i rifornimenti sanitari, saranno intraprese, con il consenso dell'Alta Parte contraente, azioni di soccorso in favore della popolazione civile, di carattere esclusivamente umanitario e imparziale e svolte senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-ii-art18 · fonte su Normattiva