[1]della popolazione civile e delle societa' di soccorso

[2]1. La popolazione civile dovra' rispettare i feriti, malati e naufraghi, anche se essi appartengono alla Parte avversaria, e non compiere contro di essi atto di violenza alcuno. La popolazione civile e le societa' di soccorso quali le Societa' nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) saranno autorizzate, anche nelle regioni invase o occupate, a raccogliere detti feriti, malati e naufraghi e a prodigare loro cure, anche di propria iniziativa. Nessuno sara' molestato, perseguito, condannato o punito per tali atti umanitari. 2. Le Parti in conflitto potranno fare appello alla popolazione civile e alle societa' di soccorso indicate nel paragrafo 1 per raccogliere e curare i feriti, malati e naufraghi, e per ricercare i morti e indicare i luoghi in cui questi si trovano; esse accorderanno la protezione e le facilitazioni necessarie a chi avra' risposto a un tale appello. Nel caso in cui la Parte avversaria prenda o riprenda il controllo della regione, essa manterra' in vigore detta protezione e dette facilitazioni fino a che saranno necessarie.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art17 · fonte su Normattiva