[1]alla requisizione di unita' sanitarie civili

[2]1. La Potenza occupante ha il dovere di assicurare che le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile continuino ad essere soddisfatte nel territorio occupato. 2. Di conseguenza, la Potenza occupante non potra' requisire le unita' sanitarie civili, il loro equipaggiamento, il loro materiale o il loro personale fino a che detti mezzi siano necessari per soddisfare le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile, e per assicurare la continuita' del trattamento dei feriti e dei malati gia' in cura. 3. La Potenza occupante potra' requisire i mezzi sopra indicati purche' continui ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 2, e alle seguenti condizioni particolari:

  • a)che i mezzi siano necessari per assicurare un trattamento medico immediato e adeguato ai feriti e ai malati delle forze armate della Potenza occupante o dei prigionieri di guerra;
  • b)che la requisizione non ecceda il periodo di tempo in cui tale necessita' sussiste; e
  • c)che disposizioni immediate siano prese affinche' le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile, nonche' quelle dei feriti e dei malati in cura colpiti dalla requisizione, continuino ad essere soddisfatte.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art14 · fonte su Normattiva