[1]del personale sanitario e religioso civile

[2]1. Il personale sanitario civile sara' rispettato e protetto. 2. In caso di bisogno, ogni assistenza possibile sara' fornita al personale sanitario civile nelle zone in cui i servizi sanitari civili siano disorganizzati a causa dell'attivita' bellica. 3. La Potenza occupante fornira' ogni assistenza al personale sanitario civile nei territori occupati, affinche' possa assolvere nel miglior modo la sua missione umanitaria. La Potenza occupante non potra' esigere da detto personale che tale missione si compia con priorita' a favore di chicchessia, salvo che per motivi sanitari. Detto personale non sara' costretto ad attivita' incompatibili con la sua missione umanitaria. 4. Il personale sanitario civile potra' recarsi in qualsiasi luogo ove i suoi servigi siano indispensabili, con riserva delle misure di controllo e di sicurezza che la Parte in conflitto interessata ritenesse necessarie. 5. Il personale religioso civile sara' rispettato e protetto. Sono ad esso applicabili le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo relative alla protezione e all'identificazione del personale sanitario.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art15 · fonte su Normattiva