[1]della protezione delle unita' sanitarie civili
[2]1. La protezione dovuta alle unita' sanitarie civili potra' cessare solo nel caso in cui esse siano utilizzate per commettere, al di fuori della loro missione umanitaria, atti dannosi per il nemico. Tuttavia, la protezione cessera' soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto. 2. Non saranno considerati atti dannosi per il nemico:
- a)il fatto che il personale dell'unita' sia dotato di armi leggere individuali per la propria difesa o per quella dei feriti e dei malati ad esso affidati;
- b)il fatto che l'unita' sia protetta da un picchetto, da sentinelle o da una scorta;
- c)il fatto che si trovino nell'unita' armi portatili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati e non ancora versate al servizio competente;
- d)il fatto che appartenenti alle forze armate o altri combattenti si trovino in dette unita' per ragioni mediche.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
