[1]essenziali nei territori occupati

[2]1. In aggiunta agli obblighi indicati nell'articolo 55 della IV Convenzione riguardo all'approvvigionamento di viveri e medicinali, la Potenza occupante assicurera' anche, nella misura consentita dai suoi mezzi e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, la fornitura di vestiario, di materiale lattereccio, di alloggi di circostanza, delle altre provviste essenziali per la sopravvivenza della popolazione civile del territorio occupato, e degli arredi necessari al culto. 2. Le azioni di soccorso in favore della popolazione civile del territorio occupato sono regolate dagli articoli 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 e 111 della IV Convenzione, nonche' dall'articolo 71 del presente Protocollo, e saranno attuate senza indugio.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art69 · fonte su Normattiva