[1]generale della missione medica

[2]1. Nessuno sara' punito per avere esercitato un'attivita' di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano le circostanze o i beneficiari dell'attivita' stessa. 2. Le persone che esercitano un'attivita' di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o ad effettuare lavori contrari alla deontologia o altre regole mediche volte a proteggere i feriti ei malati, o alle disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo, ne' ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole e disposizioni. 3. Nessuna persona che esercita un'attivita' di carattere medico dovra' essere costretta a dare a chiunque appartenga sia ad una Parte avversaria che alla stessa propria Parte, salvo nei casi previsti dalla legge di quest'ultima, informazioni concernenti i feriti e i malati che ha o ha avuto in cura, se essa ritiene che tali informazioni possano portare pregiudizio a costoro o alle loro famiglie. Nondimeno, dovranno essere rispettati i regolamenti che disciplinano la denuncia obbligatoria delle malattie contagiose.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art16 · fonte su Normattiva