[1]generale della missione medica

[2]1. Nessuno sara' punito per avere esercitato una attivita' di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano stati le circostanze o i beneficiari dell'attivita' stessa. 2. Le persone che esercitano una attivita' di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o effettuare lavori contrari alla deontologia o ad altre regole mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposizioni del presente Protocollo, ne' ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole o disposizioni. 3. Gli obblighi professionali delle persone che esercitano attivita' di carattere medico nei riguardi delle informazioni da esse eventualmente acquisite sui feriti e sui malati da esse curati, dovranno essere rispettati, fatta salva la legislazione nazionale. 4. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna persona che esercita attivita' di carattere medico potra' essere in qualunque modo oggetto di sanzioni per aver rifiutato od omesso di dare informazioni concernenti i feriti e i malati che essa ha avuto in cura.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~allegato-ii-art10 · fonte su Normattiva