[1]fondamentali

[2]1. In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non e' illimitato. 2. E' vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonche' metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili. 3. E' vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si puo' attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art35 · fonte su Normattiva