[1]fondamentali
[2]1. In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non e' illimitato. 2. E' vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonche' metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili. 3. E' vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si puo' attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
