[1]dell'ambiente naturale

[2]1. La guerra sara' condotta curando di proteggere l'ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si puo' attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, compromettendo, in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione. 2. Sono vietati gli attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappresaglia.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art55 · fonte su Normattiva