[1]dell'ambiente naturale
[2]1. La guerra sara' condotta curando di proteggere l'ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si puo' attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, compromettendo, in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione. 2. Sono vietati gli attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappresaglia.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
