[1]navi e imbarcazioni sanitarie

[2]1. Le navi e imbarcazioni sanitarie diverse da quelle indicate nell'articolo 22 del presente Protocollo e nell'articolo 38 della II Convenzione saranno, sia in mare che in altre acque, rispettate e protette nel modo previsto per le unita' sanitarie mobili dalle Convenzioni e dal presente Protocollo. Dato che tale protezione puo' essere efficace solo se risulta possibile identificarle e riconoscerle come navi o imbarcazioni sanitarie, tali navi dovrebbero portare il segno distintivo e conformarsi al massimo possibile alle disposizioni dell'articolo 43, secondo comma, della II Convenzione. 2. Le navi e imbarcazioni indicate nel paragrafo 1 resteranno soggette al diritto bellico. L'ordine di fermarsi, di allontanarsi o di prendere una determinata rotta potra' essere loro impartito da qualsiasi nave da guerra navigante in superficie che sia in grado di far eseguire l'ordine immediatamente, ed esse dovranno obbedire a qualsiasi ordine del genere. Tali navi e imbarcazioni non potranno essere distolte dalla loro missione sanitaria in nessun altro modo fino a che saranno necessarie per i feriti, malati e naufraghi che si trovano a bordo di esse. 3. La protezione prevista nel paragrafo 1 cessera' soltanto alle condizioni enunciate negli articoli 34 e 35 della II Convenzione. Qualsiasi rifiuto di obbedire a un ordine dato conformemente al paragrafo 2 costituira' un atto dannoso per il nemico ai sensi dell'articolo 34 della II Convenzione. 4. Una Parte in conflitto potra' notificare a una Parte avversaria, con il maggior anticipo possibile rispetto alla partenza, il nome, le caratteristiche, l'ora prevista di partenza, la rotta e la velocita' presunta della nave o dell'imbarcazione sanitaria, in particolare nel caso si tratti di navi di piu' di 2000 tonnellate lorde, e potra' comunicare tutte le altre informazioni atte a facilitarne l'identificazione e il riconoscimento. La parte avversaria dovra' accusare ricevuta di tali informazioni. 5. Le disposizioni dell'articolo 37 della II Convenzione si applicheranno al personale sanitario e religioso di dette navi e imbarcazioni. 6. Le disposizioni pertinenti della II Convenzione si applicheranno ai feriti, malati e naufraghi appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 13 della II Convenzione e nell'articolo 44 del presente Protocollo, che si trovano a bordo di dette navi e imbarcazioni sanitarie. I feriti, malati e naufraghi civili che non appartengono a nessuna delle categorie citate nell'articolo 13 della II Convenzione non potranno, se si trovano in mare, essere consegnati ad una Parte che non sia la loro, ne' essere obbligati a lasciare dette navi o imbarcazioni; se, tuttavia, si trovano in potere di una Parte in conflitto che non e' la loro, saranno protetti dalla IV Convenzione e dal presente Protocollo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art23 · fonte su Normattiva