[1]del nemico fuori combattimento
[2]1. Nessuna persona di cui si riconosce o si deve riconoscere, tenuto conto delle circostanze, che e' fuori combattimento, potra' essere oggetto di attacco. 2. E' fuori combattimento qualsiasi persona:
- a)che si trova in potere di una Parte avversaria,
- b)che manifesta chiaramente l'intenzione di arrendersi, o
- c)che ha perso conoscenza o e' comunque in stato di incapacita' a causa di ferite o malattia e, di conseguenza, impossibile a difendersi, a condizione che, nei vari casi, essa si astenga da qualsiasi atto di ostilita' e non tenti di evadere. 3. Quando persone che hanno diritto alla protezione prevista per i prigionieri di guerra sono cadute in mano di una Parte avversaria in condizioni eccezionali di combattimento che impediscono di sgomberarle come previsto nel Titolo III, Sezione I della III Convenzione, esse dovranno essere liberate e tutte le precauzioni possibili dovranno essere prese per garantire la loro sicurezza.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
