[1]del nemico fuori combattimento

[2]1. Nessuna persona di cui si riconosce o si deve riconoscere, tenuto conto delle circostanze, che e' fuori combattimento, potra' essere oggetto di attacco. 2. E' fuori combattimento qualsiasi persona:

  • a)che si trova in potere di una Parte avversaria,
  • b)che manifesta chiaramente l'intenzione di arrendersi, o
  • c)che ha perso conoscenza o e' comunque in stato di incapacita' a causa di ferite o malattia e, di conseguenza, impossibile a difendersi, a condizione che, nei vari casi, essa si astenga da qualsiasi atto di ostilita' e non tenti di evadere. 3. Quando persone che hanno diritto alla protezione prevista per i prigionieri di guerra sono cadute in mano di una Parte avversaria in condizioni eccezionali di combattimento che impediscono di sgomberarle come previsto nel Titolo III, Sezione I della III Convenzione, esse dovranno essere liberate e tutte le precauzioni possibili dovranno essere prese per garantire la loro sicurezza.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art41 · fonte su Normattiva