[1]negli attacchi
[2]1. Le operazioni militari saranno condotte curando costantemente di risparmiare la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile. 2. Per quanto riguarda gli attacchi, saranno prese le seguenti precauzioni:
- a)coloro che preparano o decidono un attacco dovranno:
- i)fare tutto cio' che e' praticamente possibile per accertare che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili ne' beni di carattere civile, e non beneficiano di una protezione speciale, ma che si tratta di obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 52, e che le disposizioni del presente Protocollo non ne vietano l'attacco;
- ii)prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno di ridurre al minimo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonche' i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati;
- iii)astenersi dal lanciare un attacco da cui ci si puo' attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto previsto;
- b)un attacco sara' annullato o interrotto quando appaia che il suo obiettivo non e' militare o beneficia di una protezione speciale, o che ci si puo' attendere che esso provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto;
- c)nel caso di attacchi che possono colpire la popolazione civile dovra' essere dato un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci, salvo che le circostanze lo impediscano. 3. Quando e' possibile una scelta fra piu' obiettivi militari per ottenere un vantaggio militare equivalente, la scelta dovra' cadere sull'obiettivo nei cui riguardi si puo' pensare che l'attacco presenta il minor pericolo per le persone civili e per i beni di carattere civile. 4. Nella condotta delle operazioni militari sul mare o in aria, ciascuna Parte in conflitto dovra' prendere, conformemente ai diritti e ai doveri che discendono per essa dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, tutte le precauzioni ragionevoli per evitare perdite di vita fra la popolazione civile e danni ai beni di carattere civile. 5. Nessuna disposizione del presente articolo potra' essere interpretata nel senso di autorizzare attacchi contro la popolazione civile, le persone civili o i beni di carattere civile.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
