[1]' non difese

[2]1. E' vietato alle Parti in conflitto di attaccare, con qualsiasi mezzo, localita' non difese. 2. Le autorita' competenti di una Parte in conflitto potranno dichiarare localita' non difesa ogni luogo abitato che si trovi in prossimita' o all'interno di una zona in cui le forze armate sono in contatto e che sia aperta all'occupazione ad opera di una Parte avversaria. Una tale localita' dovra' rispondere alle seguenti condizioni:

  • a)tutti i combattenti, nonche' le armi e il materiale militare mobili dovranno essere stati sgomberati;
  • b)non sara' fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi;
  • c)le autorita' e la popolazione non commetteranno atti di ostilita';
  • d)non sara' svolta alcuna attivita' in appoggio a operazioni militari. 3. La presenza, in detta localita', di persone protette in modo speciale dalle Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico, non e' contraria alle condizioni poste dal paragrafo 2. 4. La dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo 2 sara' indirizzata alla Parte avversaria e stabilira' e indichera', nel modo piu' preciso possibile, i confini della localita' non difesa. La Parte in conflitto che riceve la dichiarazione ne accusera' ricevuta e trattera' la localita' come localita' non difesa, salvo che le condizioni poste dal paragrafo 2 non siano effettivamente soddisfatte, nel qual caso essa ne informera' senza indugio la Parte che avra' fatto la dichiarazione. Anche quando le condizioni poste dal paragrafo 2 non sono soddisfatte, la localita' continuera' a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. 5. Le Parti in conflitto potranno stabilire accordi per la creazione di localita' non difese, anche se dette localita' non riuniscono le condizioni poste dal paragrafo 2. L'accordo dovrebbe stabilire e indicare, nel modo piu' preciso possibile, i confini della localita' non difesa; se necessario, potra' fissare le modalita' di controllo. 6. La Parte in potere nella quale si trova la localita' oggetto di un tale accordo dovra' contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della localita', e sulle strade principali. 7. Una localita' perdera' lo statuto di localita' non difesa quando non riunira' piu' le condizioni poste dal paragrafo 2 o dall'accordo menzionato nel paragrafo 5. In tale eventualita', la localita' continuera' a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art59 · fonte su Normattiva