[1]a bordo di aeromobili

[2]1. Nessuna persona che si lancia in paracadute da un aeromobile che fa naufragio potra' essere oggetto di attacco durante la discesa. 2. Al momento di toccare il suolo di un territorio controllato da una Parte avversaria, la persona che si sia lanciata in paracadute da un aeromobile che fa naufragio dovra' avere la possibilita' di arrendersi prima di essere oggetto di attacco, salvo che risulti manifesto che essa sta compiendo un atto ostile. 3. Le truppe aeroportate non saranno protette dal presente articolo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art42 · fonte su Normattiva