[1]delle persone civili e della popolazione civile

[2]1. E' considerata civile ogni persona che non appartiene a una delle categorie indicate nell'articolo 4A 1), 2), 3) e 6) della III Convenzione, e nell'articolo 43 del presente Protocollo. In caso di dubbio, la detta persona sara' considerata civile. 2. La popolazione civile comprende tutte le persone civili. 3. La presenza in seno alla popolazione civile di persone isolate che non rispondono alla definizione di persona civile non priva detta popolazione della sua qualita'.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art50 · fonte su Normattiva