[1]contro gli effetti degli attacchi
[2]In tutta la misura praticamente possibile, le Parti in conflitto:
- a)senza pregiudizio dell'articolo 49 della IV Convenzione, faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo;
- b)eviteranno di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimita' di zone densamente popolate;
- c)prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
