[1]contro gli effetti degli attacchi

[2]In tutta la misura praticamente possibile, le Parti in conflitto:

  • a)senza pregiudizio dell'articolo 49 della IV Convenzione, faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo;
  • b)eviteranno di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimita' di zone densamente popolate;
  • c)prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art58 · fonte su Normattiva