[1]delle unita' sanitarie

[2]1. Le unita' sanitarie saranno rispettate e protette in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi. 2. Il paragrafo 1 si applichera' alle unita' sanitarie civili purche' rispondano ad una delle condizioni seguenti:

  • a)appartenere a una delle Parti in conflitto;
  • b)essere riconosciute e autorizzate dalla competente autorita' di una delle Parti in conflitto;
  • c)essere autorizzate conformemente agli articoli 9 paragrafo 2 del presente Protocollo, o 27 della I Convenzione. 3. Le Parti in conflitto sono invitate a comunicarsi reciprocamente l'ubicazione delle rispettive unita' sanitarie fisse. La mancanza di una tale comunicazione non dispensa alcuna delle Parti dall'osservare le disposizioni del paragrafo 1. 4. In nessuna circostanza, le unita' sanitarie saranno utilizzate per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi. Ogni volta che sia possibile, le Parti in conflitto cureranno che le unita' sanitarie siano situate in modo tale che gli attacchi contro obiettivi militari non le mettano in pericolo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art12 · fonte su Normattiva