[1]che partecipa alle azioni di soccorso

[2]1. In caso di necessita', l'assistenza fornita in qualsiasi azione di soccorso potra' comprendere del personale di soccorso, in particolare per il trasporto e la distribuzione degli invii; la partecipazione di detto personale sara' soggetta al gradimento della Parte sul cui territorio esso svolgera' la propria attivita'. 2. Detto personale sara' rispettato e protetto. 3. La Parte che riceve invii di soccorso dara', nel miglior modo possibile, assistenza al personale menzionato nel paragrafo 1 nell'assolvimento della propria missione di soccorso. Le attivita' di detto personale di soccorso potranno essere limitate, e i suoi spostamenti potranno essere temporaneamente sottoposti a restrizioni, soltanto nel caso di necessita' militare imperiosa. 4. In nessuna circostanza il personale di soccorso potra' eccedere dai limiti della propria missione stabiliti dal presente Protocollo. Esso dovra', in particolare, tener conto delle esigenze di sicurezza della Parte sul cui territorio presta i propri servigi. Si potra' porre fine alla missione di un qualsiasi membro del personale di soccorso che non rispetti dette condizioni.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art71 · fonte su Normattiva