[1]-ospedale e imbarcazioni costiere di salvataggio

[2]1. Le disposizioni delle Convenzioni concernenti:

  • a)le navi descritte negli articoli 22, 24, 25 e 27 della II Convenzione;
  • b)le loro scialuppe di salvataggio e piccole imbarcazioni;
  • c)il loro personale e il loro equipaggio;
  • d)i feriti, malati e naufraghi che si trovano a bordo, si applicheranno anche quando dette navi, scialuppe o imbarcazioni trasportano civili feriti, malati e naufraghi che non appartengono a una delle categorie menzionate nell'articolo 13 della II Convenzione. Tuttavia, i detti civili non potranno essere consegnati ad una Parte che non sia la loro, ne' catturati in mare. Se si trovano in potere di una Parte in conflitto che non e' la propria, saranno loro applicabili la IV Convenzione e il presente Protocollo. 2. La protezione assicurata dalle Convenzioni alle navi descritte nell'articolo 25 della II Convenzione si estendera' alle navi-ospedale messe a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari:
  • a)da uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte in detto conflitto; o
  • b)da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario, purche' siano rispettate, nei due casi, le condizioni enunciate in detto articolo. 3. Le imbarcazioni descritte nell'articolo 27 della II Convenzione saranno protette anche se non sia stata fatta la notifica stabilita in detto articolo. Le Parti in conflitto sono tuttavia invitate a comunicarsi reciprocamente qualsiasi dato che faciliti la identificazione ed il riconoscimento di dette imbarcazioni.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art22 · fonte su Normattiva