1. Nel caso che un Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avra' effetto soltanto un anno dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Tuttavia, se allo scadere di detto anno la Parte denunziante si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 1, l'effetto della denunzia rimarra' sospeso fino alla fine del conflitto armato o dell'occupazione e, comunque, fino a quando non avranno avuto termine le operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di stabilimento delle persone protette dalle Convenzioni o dal presente Protocollo. 2. La denunzia sara' notificata per iscritto al depositario, che la comunichera' a tutte le Alte Parti contraenti. 3. La denunzia avra' effetto soltanto nei riguardi della Parte denunziante. 4. Nessuna denunzia notificata ai sensi del paragrafo 1 incidera' sugli obblighi gia' contratti, in conseguenza del conflitto armato, dalla Parte denunziante in virtu' del presente Protocollo, per qualsiasi atto commesso prima che la denunzia stessa divenga effettiva.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art99 · fonte su Normattiva