[1]Articolo VIII.

[2]1. La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve produrre:

  • a)una copia integrale autentica della decisione;
  • b)una certificazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora cio' non sia espressamente menzionato nella decisione stessa;
  • c)in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia della citazione, certificata conforme all'originale, oppure qualunque altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto. 2. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve essere munita della formula esecutiva. 3. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da traduzione nella lingua della parte richiesta, o in lingua francese od inglese, certificata conforme secondo le leggi della parte richiedente. 4. I documenti di cui al presente articolo sono sottoposti a legalizzazione.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;764~artviii · fonte su Normattiva