[1]Articolo VIII.
[2]1. La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve produrre:
- a)una copia integrale autentica della decisione;
- b)una certificazione dalla quale risulti che la decisione ha efficacia di cosa giudicata, qualora cio' non sia espressamente menzionato nella decisione stessa;
- c)in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia della citazione, certificata conforme all'originale, oppure qualunque altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto. 2. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve essere munita della formula esecutiva. 3. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da traduzione nella lingua della parte richiesta, o in lingua francese od inglese, certificata conforme secondo le leggi della parte richiedente. 4. I documenti di cui al presente articolo sono sottoposti a legalizzazione.
Testo vigente dal 18 novembre 1980
