[1]Articolo IX.

[2]1. Le transazioni concluse davanti le autorita' giudiziarie di ciascuna parte contraente competenti ai sensi della presente Convenzione, sono riconosciute e dichiarate esecutive nel territorio dell'altra parte contraente, previo accertamento che la transazione abbia forza esecutiva nello Stato in cui e' stata conclusa o che non contenga disposizioni contrarie alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico della parte contraente richiesta. 2. La parte che intende far valere una transazione nell'altro Stato, deve produrre una copia autentica della transazione ed una certificazione dell'autorita' giudiziaria dinanzi alla quale la transazione e' stata conclusa, attestante che la transazione ha l'efficacia di titolo esecutivo. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo VIII, paragrafi 3 e 4 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;764~artix · fonte su Normattiva