[1]Articolo X.

[2]1. Agli atti notarili che sono esecutivi nello Stato nel quale sono stati stipulati, viene data esecuzione nell'altro Stato secondo la procedura prevista per le decisioni giudiziarie, in quanto questa sia applicabile e sempre che l'esecuzione non sia contraria alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico dello Stato richiesto. 2. La parte che intenda far valere un atto notarile nell'altro Stato, deve produrre una copia autentica del documento munita del sigillo o del timbro del notaio o "dell'ufficio notarile" od una dichiarazione di quest'ultimo dalla quale risulti che tale documento ha l'efficacia di titolo esecutivo. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo VIII, paragrafi 3 e 4, della presente Convenzione.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;764~artx · fonte su Normattiva