[1]Articolo XI.
[2]1. Senza pregiudizio alle disposizioni degli articoli IV e VI della presente Convenzione, le sentenze arbitrali sono riconosciute ed eseguite se siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a)che la decisione si basi su di un accordo scritto con il quale le parti si siano sottomesse alla competenza di arbitri per la risoluzione di una determinata controversia o delle controversie che possono derivare da un particolare rapporto giuridico;
- b)che si tratti di materia che possa essere sottoposta ad arbitrato secondo la legge dello Stato richiesto e che la decisione non sia contraria alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico di quest'ultimo. 2. La parte che intenda far valere una sentenza arbitrale, deve produrne copia autentica munita di una certificazione dell'autorita' giudiziaria attestante che essa ha efficacia esecutiva. 3. Deve inoltre essere prodotta copia autentica dell'accordo tra le parti che ha rimesso la soluzione della controversia alla decisione degli arbitri.
Testo vigente dal 18 novembre 1980
