[1]Articolo XII.
[2]Se la parte soccombente aveva ottenuto l'assistenza giudiziaria gratuita di cui all'articolo 3 della Convenzione sull'assistenza giudiziaria firmata a Roma il 2 aprile 1974, la sentenza viene eseguita senza spese su domanda dell'altra parte, nel territorio dello Stato richiesto della esecuzione.
Testo vigente dal 18 novembre 1980
