Le disposizioni del presente titolo si applicano in materia civile e commerciale alle decisioni dell'autorita' giudiziaria delle Parti contraenti, come pure ai lodi arbitrali ed a ogni altro atto muniti di titolo esecutivo pronunciati o formati nel loro territorio. Le disposizioni stesse non sono applicabili alle seguenti materie:
- 1)Fallimenti, concordati di creditori e qualsiasi altro analogo procedimento.
- 2)Sicurezza sociale.
- 3)Danni di origine nucleare.
- 4)Materia fiscale.
- 5)Materia amministrativa.
Testo vigente dal 27 agosto 1977
