Le disposizioni del presente titolo si applicano in materia civile e commerciale alle decisioni dell'autorita' giudiziaria delle Parti contraenti, come pure ai lodi arbitrali ed a ogni altro atto muniti di titolo esecutivo pronunciati o formati nel loro territorio. Le disposizioni stesse non sono applicabili alle seguenti materie:

  • 1)Fallimenti, concordati di creditori e qualsiasi altro analogo procedimento.
  • 2)Sicurezza sociale.
  • 3)Danni di origine nucleare.
  • 4)Materia fiscale.
  • 5)Materia amministrativa.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art11 · fonte su Normattiva