1. Un contratto puo' essere modificato o rescisso mediante accordo amichevole fra le parti. 2. Un contratto scritto contenente una disposizione che preveda che ogni modifica o rescissione amichevole deve essere fatta per iscritto non puo' essere modificato o rescisso amichevolmente sotto altra forma. Tuttavia, il comportamento di una delle parti puo' impedire di invocare tale disposizione se l'altra parte si e' basata su tale comportamento.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art29 · fonte su Normattiva