1. Un contratto puo' essere modificato o rescisso mediante accordo amichevole fra le parti. 2. Un contratto scritto contenente una disposizione che preveda che ogni modifica o rescissione amichevole deve essere fatta per iscritto non puo' essere modificato o rescisso amichevolmente sotto altra forma. Tuttavia, il comportamento di una delle parti puo' impedire di invocare tale disposizione se l'altra parte si e' basata su tale comportamento.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
