Il contratto di vendita non deve essere concluso ne' constatato per iscritto ne' sottoposto ad alcun'altra condizione formale. Puo' essere provato con qualsiasi mezzo, ivi compresi i testimoni.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
Il contratto di vendita non deve essere concluso ne' constatato per iscritto ne' sottoposto ad alcun'altra condizione formale. Puo' essere provato con qualsiasi mezzo, ivi compresi i testimoni.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art11 · fonte su Normattiva