In caso di difetto di conformita' delle merci al contratto, sia che il prezzo sia stato pagato o no, l'acquirente puo' ridurre il prezzo proporzionalmente alla differenza fra il valore che le merci effettivamente consegnate avevano al momento della consegna, ed il valore che merci conformi avrebbero avuto in tale momento. Tuttavia, se il venditore pone riparo a qualsiasi mancanza ai suoi obblighi, in conformita' dell'articolo 37 o dell'articolo 48, o se l'acquirente rifiuta di accettare l'adempimento degli obblighi da parte del venditore in conformita' a detti articoli, l'acquirente non puo' ridurre il prezzo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art50 · fonte su Normattiva