1. All'infuori dei casi previsti dall'articolo precedente, il venditore conserva, successivamente alla data stabilita, il diritto di consegnare sia la parte o la quantita' mancanti, sia nuove cose conformi al contratto, o di riparare i difetti delle cose consegnate, sempreche' tali operazioni non causino al compratore inconvenienti o spese eccessive. 2. Il compratore puo' tuttavia assegnare al venditore un nuovo termine, di congrua durata, per la consegna supplementare o per eseguire la riparazione. Se, alla scadenza di detto termine, il venditore non ha consegnato o riparato la cosa, il compratore puo', a sua scelta, esigere l'adempimento in natura del contratto, o ridurre il prezzo ai sensi dell'art. 46, o anche dichiarare risolto il contratto, sempreche' vi provveda entro un breve termine.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art44 · fonte su Normattiva