1. Se il contratto prevede che l'acquirente debba specificare la forma, la misura o altre caratteristiche delle merci e se l'acquirente non effettua tale specificazione alla data convenuta entro un termine ragionevole a partire dal ricevimento di una domanda del venditore, questi puo', senza pregiudizio di tutti gli altri diritti di sua prerogativa, effettuare egli stesso tale specificazione, secondo le necessita' dell'acquirente di cui puo' essere a conoscenza. 2. Se il venditore effettua egli stesso la specificazione, deve farne conoscere le modalita' all'acquirente prefissandogli un termine ragionevole per una specificazione diversa. Se, dopo ricezione della comunicazione del venditore, il compratore non utilizza tale possibilita' nel termine cosi' prefissato, la specificazione effettuata dal venditore e' definitiva.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art65 · fonte su Normattiva