Se una parte non paga il prezzo o ogni altra somma dovuta, l'altra parte ha diritto a interessi su detta somma senza pregiudicare i danni-interessi che potrebbe richiedere in virtu' dell'articolo 74.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
Se una parte non paga il prezzo o ogni altra somma dovuta, l'altra parte ha diritto a interessi su detta somma senza pregiudicare i danni-interessi che potrebbe richiedere in virtu' dell'articolo 74.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art78 · fonte su Normattiva