L'articolo 8 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "Paragrafo 1°. - I dividendi pagati da una societa' che e' domiciliata in uno degli Stati contraenti a una persona domiciliata nell'altro Stato contraente sono tassabili in questo altro Stato. "Paragrafo 2°. - Tuttavia tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente ove la societa' che corrisponde i dividendi e' domiciliata e secondo la legislazione di detto Stato ma l'imposta cosi' determinata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' d'applicazione di detta limitazione. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali i dividendi sono pagati. "Paragrafo 3°. - Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni da azioni o diritti di godimento, da quote di miniere quote di fondatori od altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilati ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato ove la societa' distributrice ha il suo domicilio. "Paragrafo 4°. - Le disposizioni dei paragrafi 1° e 2° non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, domiciliato in uno Stato contraente, abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente ove la societa' che paga i dividendi e' domiciliata. In tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 5".
Testo vigente dal 4 settembre 1967
