[1]dei documenti

[2]1. I documenti ufficiali rilasciati nel territorio di una Parte contraente, e prodotti in relazione alla prestazione di assistenza giudiziaria, sono riconosciuti come documenti ufficiali anche sul territorio dell'altra Parte contraente. 2. I documenti inviati da una Parte contraente all'altra Parte contraente, in relazione alla prestazione di assistenza giudiziaria, non richiedono legalizzazione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art16 · fonte su Normattiva