[1]dei documenti
[2]1. I documenti ufficiali rilasciati nel territorio di una Parte contraente, e prodotti in relazione alla prestazione di assistenza giudiziaria, sono riconosciuti come documenti ufficiali anche sul territorio dell'altra Parte contraente. 2. I documenti inviati da una Parte contraente all'altra Parte contraente, in relazione alla prestazione di assistenza giudiziaria, non richiedono legalizzazione.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
