[1]delle decisioni senza ulteriori provvedimenti

[2]Le disposizioni del presente Titolo non impediscono alle Parti contraenti, nei casi previsti dalla loro legislazione, di riconoscere senza ulteriori procedimenti, le decisioni dell'altra Parte contraente, indicate nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 19 e nell'art. 26, che non richiedano un'esecuzione coattiva.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art28 · fonte su Normattiva