[1]delle decisioni senza ulteriori provvedimenti
[2]Le disposizioni del presente Titolo non impediscono alle Parti contraenti, nei casi previsti dalla loro legislazione, di riconoscere senza ulteriori procedimenti, le decisioni dell'altra Parte contraente, indicate nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 19 e nell'art. 26, che non richiedano un'esecuzione coattiva.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
